Calciatore – Calciatore non professionista e giovane dilettante – art. 109 NOIF – Svincolo per inattività – onere della prova
Ai sensi dell’art. 109, comma 1, NOIF che “Il calciatore/calciatrice [...] che [...] non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società” è il calciatore che deve dedurre di non avere partecipato ad almeno 4 (quattro) partite per cause a lui non imputabili e indicare quali siano le (almeno) quattro gare alle quali non abbia partecipato, potendone ovviamente indicare anche più di quattro.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 41/CFA/2020-2021/A
Presidente: Cirillo
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 109, comma 1, NOIF;