Processo sportivo in genere – intervento del terzo – art. 104 CGS - presupposti - situazione giuridicamente protetta - interesse giuridicamente rilevante
Perché l’intervento del terzo possa dirsi ammissibile, è necessario che l’interveniente sia titolare di una “situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale” e “di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento” (CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022; CFA., Sez. I, n. 25/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 65/2022-2023; CFA., Sez. I, n. 26/2024-2025).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 40/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 104 CGS;
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Art. 104 - Intervento del terzo
1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.