Giudice sportivo – Competenza – art. 65, comma 1, CGS – art. 61, commi 3 e 6, CGS – azione della Procura - decorso del termine di cui all’art. 61, commi 3 e 6 – ammissibilità – notevole distanza temporale dai fatti – inammissibilità - cinque giorni - limite

Sebbene l’art. 118 CGS legittima la Procura federale ad attivarsi a fronte di notizie “comunque pervenute” – allorché sia spirato il termine di cui all’art. 61, comma 3, CGS (richiamato dal successivo comma 6) senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo – tale disposizione non le consente, invece, di attivarsi in qualunque tempo cioè anche a notevole distanza temporale dai fatti in contestazione. Tratto caratteristico e fortemente distintivo del sistema della giustizia sportiva è la rapida definizione delle questioni controverse, in modo da consentire lo svolgimento in condizioni di certezza giuridica di manifestazioni sportive che, tendenzialmente, avvengono nell’ambito di un arco temporale più o meno ampio (ma comunque non in unico episodio), nel corso del quale si tengono più gare a svolgimento fra loro ravvicinato. In questo senso può ben dirsi che la tempestività è la caratteristica fondamentale dell’ordinamento sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela tempestive. In tal senso è stato rilevato come nel mondo dello sport occorrono “risposte rapide e tecnicamente più vicine al contesto da cui le liti insorgono, a causa del progredire incessante delle competizioni agonistiche, le quali appunto impongono risoluzioni veloci e prive d’eccessive solennità delle liti stesse” (T.a.r. Lazio, Roma, n. 4362/2005). Questo superiore canone informatore dell’intero sistema trova una chiara manifestazione nel vigente Codice di giustizia sportiva della FIGC, in particolare nella parte – art. 65, comma 1 – in cui dispone che i Giudici sportivi devono giudicare, in ogni caso, <<con immediatezza>>.  Questa regola è densa di significato e, di riflesso, gravida di implicazioni. Fra queste la circostanza il criterio della <<immediatezza>> si impone all’eventuale azione della Procura federale da svolgersi nell’ambito della competenza residuale. L’adizione della Corte sportiva di appello a livello territoriale è consentita a società e tesserati, ai sensi dell’art. 76, comma 3, CGS, solo entro il limite massimo dei <<cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.>> e che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, <<Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.>>. Queste disposizioni comprovano che l’unità di misura temporale conforme al superiore canone dell’immediatezza, quale principio informatore dell’intero sistema della giustizia sportiva, è – anche agli effetti dell’attivarsi della Procura federale ai sensi dell’art. 118 CGS attingendo alla competenza residuale – quella che non travalica, nel massimo, il limite di cinque giorni.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 40/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Atelli

Riferimenti normativi: art. 61, comma 3 e comma 6, CGS; art. 65 CGS; art. 79 CGS; art. 118 CGS;

Articoli

1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.
2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.
3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.
4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano.
5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.

1. I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine:
a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari;
d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7.

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali.
2. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.
3. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale.

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

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