Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118 CGS – notizie comunque pervenute – utilizzo - ratio

L’utilizzo da parte del legislatore federale nell’ art. 118 CGS dell’espressione “comunque pervenute”, risulta evidentemente finalizzata a consentire alla Procura federale un ampio margine di autonomia nelle modalità di ricerca e/o individuazione delle notizie di fatti di rilevanza disciplinare. (Nel caso di specie, sebbene il fine dell’istanza ex art. 30, 4° comma dello Statuto federale risiede nel ricevere l’autorizzazione da parte della Federazione ad investire della questione la Giurisdizione statale, ciò non comprime le possibilità della Procura di ravvisare fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo ed esercitare conseguentemente l’azione disciplinare).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 40/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Atelli

Riferimenti normativi: art. 118 CGS;

Articoli

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

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