Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale - termini – art. 125, comma 2 - art. 123 CGS –- pluralità di incolpati - notifica a mezzo posta – decorrenza del termine a difesa di cui all’art. 123, comma 1, CGS - dall’ultima notifica dell’atto di conclusioni delle indagini – dies a quo - dalla data in cui l’atto di conclusioni sia effettivamente pervenuto a conoscenza dell’incolpato

Ai sensi dell’art. 125, secondo comma, CGS, l'atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.  123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. In relazione all’unitarietà dell’atto di deferimento, occorre tener conto dell’ultima notifica dell’atto di conclusioni delle indagini. Il contraddittorio antecedente all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare si può perfezionare solamente con lo spirare del termine per controdedurre da parte dell’ultimo dei soggetti interessati. E ciò per l’evidente ragione secondo cui: “gli argomenti eventualmente addotti da costui/costei potrebbero riverberare a vantaggio anche degli altri destinatari della comunicazione di conclusione delle indagini. Si tratta quindi di una forma di garanzia ulteriore per tutti i coindagati” (in tal senso la decisione della Prima Sezione n. 24/2021-2022). Allorchè, peraltro, alcune delle comunicazioni effettuate nei confronti dei coindagati sono avvenute a mezzo posta, nell’interpretazione degli artt. 123 e 125 occorre anche tener conto, nel computo dei termini di decadenza, del principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta, i quali devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre, per quanto riguarda il destinatario, vale il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Il termine di cui all’art. 125, infatti, decorre dalla scadenza del precedente termine fissato dall’art. 123, comma 1, CGS, secondo cui il Procuratore federale, “se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all’interessato avviso di conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare memoria” (CFA, sez. I, n. 83-2019/2020). È dall’ultimo termine assegnato che decorre l’ulteriore termine entro il quale la Procura decide di archiviare o di avviare il procedimento, tenuto conto che tale decisione può essere influenzata dagli elementi difensivi presentati anche dall’ultimo degli incolpati cui sia pervenuta la notizia delle conclusioni delle indagini. Considerato che il termine assegnato agli indagati è un termine a difesa, necessariamente, ai fini della individuazione del dies a quo per calcolare la tempestività del deferimento occorre fare riferimento alla data in cui l’atto di conclusioni sia effettivamente pervenuto a conoscenza dell’incolpato e da questo termine far decorrere il termine a difesa di quindici giorni. Dallo spirare di quest’ultimo, decorrerà a sua volta il termine assegnato alla Procura per valutare - alla luce della piena conoscenza delle posizioni delle parti e degli elementi eventualmente addotti a discarico - se procedere all’archiviazione o disporre il deferimento. Sulla decorrenza del termine a difesa dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti dell’indagato si è già espressa questa Corte con decisione n. 24/2021-2022: “il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo ossia dalla data di ricezione della comunicazione medesima avvenuta (cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 83/2019-2020” ma anche con decisione a Sezioni Unite n. 165/2019-2020. E’ chiara, infatti, la ratio dell’interpretazione qui sostenuta, da ritenersi più coerente con la natura del termine previsto dall’articolo 123, comma 1: “trattandosi di un termine a difesa, affinché sia effettivo deve necessariamente decorrere dalla data di ricezione dell’avviso e non della sua spedizione, perché è solo dopo la ricezione che il diritto di difesa può essere esercitato” (CFA, Sezioni Unite, n. 165/2019-2020).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 40/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 123, comma 1, CGS

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1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

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