PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SANZIONI – PENALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ IN TERMINI DI PUNTEGGIO – CAMPIONATO DI RIFERIMENTO – REGOLA - STRINGENTE OBBLIGO MOTIVAZIONE DELL’ECCEZIONE

Alla stregua dell’art. 8, comma 1, lett. g), CGS, l’ordinaria regola di applicazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica ha come riferimento la stagione nel corso della quale si è consumata la violazione. Il differimento alla stagione successiva è eccezione soggetta a stringente obbligo di motivazione (così CFA, n. 56/2019-2020; nello stesso senso anche CFA n. 44/2019-2020).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 3/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: La Greca

Riferimenti normativi: art. 8, comma 1, lett. g), CGS;

Articoli

  1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
  2. a) ammonizione;
  3. b) ammenda;
  4. c) ammenda con diffida;
  5. d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
  6. e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
  7. f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
  8. g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
  9. h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
  10. i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  11. l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
  12. m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
  13. n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
  14. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.

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