Ordinamento dei campionati – riammissione e sostituzione delle squadre – modifiche alle disposizioni – procedura – proposta del Presidente federale – intesa della Lega – parere delle componenti tecniche – maggioranza di tre quarti dei componenti
Le modifiche alle disposizioni contenute nell’art. 49 delle NOIF, che disciplinano il sistema della riammissione e della sostituzione delle squadre partecipanti ai campionati, devono essere adottate secondo le procedure di cui all’art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto, ossia “su proposta del Presidente federale”, “d’intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche” e “con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto”. Il dubbio interpretativo era sorto in considerazione della circostanza che dette disposizioni, quantunque regolino la mera integrazione dell'organico dei campionati, con modalità diverse rispetto al sistema dei ripescaggi, sono contenute nell'art. 49 delle N.O.I.F., che disciplina l'ordinamento dei campionati e i suoi collegamenti. Le NOIF, mero strumento di organizzazione interna della Federazione, contengono in concreto anche una disciplina sostanziale di situazioni giuridiche degli altri soggetti dell’ordinamento giuridico sportivo. Stante l’eterogeneità e la diversa rilevanza dei temi incisi dalle NOIF, non è possibile ritenere che un mero dato fattuale, ossia l’inglobamento in un testo di regole organizzative di regole di altro tenore, come quelle disciplinanti l’ordinamento dei campionati, possa modificare e snaturare il senso di queste ultime, facendo perdere loro le garanzie proprie. Così ragionando, le previsioni statutarie verrebbero superate ed eluse da una regolazione di rango inferiore. L’introduzione dell’art. 49 delle NOIF ha invece semplicemente portato all’interno di un plesso regolamentare, destinato ad altro, un contenuto decisionale che il Consiglio Federale avrebbe comunque potuto adottare, seguendo la procedura di cui all’art. 27, comma 3, dello Statuto. Con la conseguenza che l’art. 49 delle NOIF non è in concreto nulla più che un’applicazione della disposizione statutaria, sebbene inserita in un diverso contesto. Le garanzie partecipative in capo alle singole Leghe non dipendono dal loro inserimento all’interno delle NOIF ma sono tutelate, a livello più alto, dalla previsione dell’art. 27 dello Statuto, ossia di una fonte sovraordinata alla normativa organizzativa interna. Inoltre, le dette posizioni sono parimenti protette da regole dell’ordinamento giuridico generale, che impongono, parlando di ben più incisivi poteri regolatori, che “tali diversi poteri siano disciplinati da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato” (CGUE Grande sezione, sentenza 21/12/2023 in Causa C-333/21, punto 152). Se, quindi, le attribuzioni degli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono protette da altre e più pregnanti disposizioni, un’eventuale modifica dell’art. 49 delle NOIF che continuasse a disporre “sull’ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione”, ossia sulla materia statutaria, avrebbe valore di delibera ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. d), e non di mera norma organizzativa interna
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 3bis/CFA/2023-2024/A
Presidente: Cirillo
Relatore: Sabatino
Riferimenti normativi: art. 49 NOIF; art. 2, comma 6, e art. 27, commi 1, 2 e 3, lett. d), Statuto federale