Processo sportivo in genere – intervento del terzo – art. 104 CGS - presupposti - situazione giuridicamente protetta - interesse giuridicamente rilevante – danno di immagine – inammissibilità dell’intervento
Ai sensi dell’art. 104 del CGS, l’intervento presuppone che chi agisce in un giudizio tra altre parti vanti un interesse rilevante per l’ordinamento federale. Tale non è un intervento che mira a tutelare un interesse consistente nel possibile danno di immagine, poiché si tratta di un interesse personale non tutelabile innanzi agli organi di giustizia sportiva ma, se del caso, e ricorrendone i relativi presupposti, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria (CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022) (Nel caso di specie la Corte ha escluso l’ammissibilità dell’intervento di una società socio unico di una società calcistica che riteneva di essere stata incisa dalle conseguenze pregiudizievoli che il procedimento disciplinare avrebbe portato in capo alla reputazione del medesimo interveniente e comunque in capo al valore della partecipazione nella società calcistica).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 39/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 104 CGS;
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Art. 104 - Intervento del terzo
1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.