Giudizio e responsabilità disciplinare - comportamento costituente reato - attività sportiva - rapporto non riconducibile – non è sanzionabile – modifica della normativa - necessità

Occorre sollecitare fortemente il legislatore sia endo che eso-federale ad adottare con estrema urgenza, in relazione all’ambito proprio di attività, le iniziative necessarie a porre rimedio ad una non più tollerabile aporia del sistema, che - a fronte di un’opinione pubblica allarmata per il reiterarsi di gravissimi episodi di violenza - mette a repentaglio le stesse onorabilità e autorevolezza degli organismi sportivi. Al riguardo, sarebbero senz’altro benvenuti, anche in vista di una regolamentazione uniforme della materia, interventi diretti ed espliciti degli organi sovranazionali del calcio. In questa prospettiva, sarà possibile contemplare anche la previsione di misure cautelari in attuazione, per quanto di rispettiva competenza, dell’art. 11 del Codice di comportamento sportivo CONI, ovvero di linee guida circa le clausole da inserire nei contratti degli atleti (cfr. decisione n. 98/2022-2023,§ 5.3). Indipendentemente dalla prospettiva teorica accolta circa la ricostruzione dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può comportare la limitazione del suo intervento alla riferibilità al contesto domestico del fatto oggetto dell’addebito disciplinare. Questo limite può discendere da una esplicita disposizione come l’art. 4, comma 1, C.G.S., ma non si tratta di un limite di carattere generale, cioè un limite imposto dall’ambito di autonomia dell’ordinamento sportivo e dal suo rapporto con l’autonomia dell’ordinamento statale. Non si può affermare che tale limite discende dall’ambito di autonomia dell’ordinamento sportivo e che la rilevanza di una controversia per l’ordinamento sportivo richieda la «esistenza di un legame effettivo con il sistema domestico. Non risulta essere questo il rapporto tra il principio di autonomia e il principio di rilevanza che emerge dagli artt. 1 e 2 del d.l. 19 agosto 2003 n. 220 (convertito in L. 17 ottobre 2003 n. 280) e dalla lettura che la Corte Costituzionale ne ha compiuto nei suoi due già citati interventi [sentenze 11 febbraio 2019, n. 60, e 25 giugno 2019 e n. 2011]. Piuttosto dalle norme indicate, come lette alla luce degli interventi della Corte Costituzionale, risulta affermato il principio di autonomia quale regola generale di disciplina dei rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale. Il principio di autonomia trova però un’attenuazione quando una controversia investa posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale e, pertanto, tutelabili “anche dinanzi” alla giurisdizione statale (ferma l’osservanza del vincolo di giustizia sportiva, che dunque conferma il ruolo della “giurisdizione sportiva” anche nei casi di rilevanza della controversia per l’ordinamento statale). Una volta affermato il significato del principio di rilevanza, l’ambito di autonomia dell’ordinamento sportivo e il connesso ambito della giustizia sportiva non richiede che la controversia presenti «un legame effettivo con il sistema domestico».

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 39/CFA/2023-2024/F

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, C.G.S

Articoli

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