Corte federale d’appello – reclamo – art. 101, comma 3, cgs – specificità delle censure – critica puntuale della decisione impugnata - sufficienza
Dell’art. 101, comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che “[i]l reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, non può farsi una lettura formalistica, in quanto la finalità della norma è che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione. E l’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure. (CFA, SS.UU., n. 99/2022-2023). Tale l’orientamento riferito è del tutto conforme agli indirizzi maturati - in relazione al quasi testualmente identico in parte qua art. 101, comma, 1, cod. proc. amm. - dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale il principio di specificità dei motivi di impugnazione (se non consente la mera riproposizione testuale dei motivi di ricorso di primo grado, non correlati a una connessa censura alla sentenza gravata) impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (per tutte: Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2023, n. 415, Id., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8029; Id. Sez. V, 16 novembre 2018, n. 6464).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 39/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.