Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revisione – nuove prove - dichiarazione confessoria stragiudiziale –- idoneità - referto arbitrale – efficacia di piena prova – non è di ostacolo

In sede di revisione, ai fini del giudizio rescissorio, ciò che conta è l’esistenza di una prova sopravvenuta che sia idonea a dimostrare da sola o unita a quelle già valutate che il sanzionato doveva essere prosciolto. A tal fine non osta l’efficacia di piena prova riconosciuta, dall’art. 61, 1° co., C.G.S. FIGC al referto arbitrale, che non può rappresentare un ostacolo alla possibilità di domandare la revisione, ai sensi dell’art. 63, 4° co., lett. a), della decisione di condanna irrevocabile assunta in un giudizio che è stato fondato sulle risultanze del referto arbitrale. L’istituto della revisione risponde ad esigenze di giustizia sostanziale che non possono essere disattese e rispetto alle quali non può costituire un ostacolo l’efficacia probatoria privilegiata attribuita ad una fonte di prova (nella specie il referto arbitrale). Un’efficacia probatoria privilegiata che, peraltro, non è l’efficacia di prova legale prevista nell’ordinamento statale ma è un’efficacia rafforzata. Una fonte prioritaria di prova ma non necessariamente una fonte esclusiva, dal momento che la giurisprudenza costante della CFA afferma che l’art. 61, 1° co., C.G.S. FIGC non impedisce una sia pur limitata prova contraria, nel senso che il referto rappresenta una prova di per sé autosufficiente e munita di fede privilegiata, tuttavia contro deducibile sia pur solo in presenza di chiari elementi oggettivi (CFA, Sez. I, n. 83/2023-2024; cfr. inoltre Sez. I, n. 9/2022-2023; Sez. I, n. 2/2022-2023; Sez. IV, n. 55/2020-2021; Sez. I, n. 76/2021-2022). Anche il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, seppure in modo non costante (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 3 marzo 2021 n. 23 in cui si legge, riecheggiando la disciplina delle prove legali dell’ordinamento statale, che «Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale»), afferma che «la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze» (così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, n. 12, argomentando, in modo condivisibile, anche dall’art. 61, 1° co., 2° periodo, C.G.S. FIGC nella parte in cui afferma che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale»).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 38/CFA/2024-2025/M

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, lett. a), CGS; art. 57, Comma 1, CGS;

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

Salva in pdf