Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revisione – nuove prove - dichiarazione confessoria stragiudiziale – apprezzamento - libera valutazione del giudice

In sede di giudizio di revisione, l’apprezzamento di una dichiarazione confessoria è rimesso alla libera valutazione della Corte federale d’appello ai sensi dell’art. 57, 1° co., C.G.S. Utilizzando alcuni parametri impiegati dalla giurisprudenza penale al fine di determinare il valore della confessione stragiudiziale (cfr. ad es. Cass., Sez. V Penale, 30 giugno-11settembre 2020, n. 25940; Cass., sez. V Penale, 18 giugno - 30 settembre 2019, n. 40017), è rilevante stabilire, sia pure nei limiti del sindacato consentito nella valutazione di una prova, se sussistano le condizioni di genuinità e spontaneità della dichiarazione confessoria in relazione al fatto accaduto che consentano di porre la dichiarazione confessoria a fonte del proprio libero convincimento.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 38/CFA/2024-2025/L

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, lett. a), CGS; art. 57, Comma 1, CGS;

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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