Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revisione – nuove prove - dichiarazione confessoria stragiudiziale - idoneità
Ai fini della revisione, l’astratta idoneità a costituire una nuova prova ai sensi dell’art. 63, comma 4, lett. a) CGS può essere riconosciuta alla dichiarazione confessoria stragiudiziale. Anche se la dichiarazione confessoria, in quanto resa per iscritto in via stragiudiziale, è provata attraverso l’allegazione del documento che la contiene, allo stesso modo in cui sono prodotte le dichiarazioni testimoniali, sussiste una intrinseca ed oggettiva differente natura di una dichiarazione confessoria stragiudiziale resa per iscritto rispetto ad una dichiarazione testimoniale scritta. Nel primo caso il confitente dichiara fatti a sé sfavorevoli e favorevoli per il soggetto sanzionato; nella dichiarazione testimoniale scritta, invece, un soggetto documenta per iscritto, come nel caso di specie, fatti di cui ha avuto diretta o indiretta notizia, secondo il meccanismo della testimonianza de visu o de auditu. Dal momento che il motivo di revisione di cui all’art. 63, 4° co., lett. a C.G.S. FIGC consiste nella sopravvenienza o nella scoperta di nuove prove che sole o unite a quelle già valutate dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto, non può negarsi tale astratta idoneità - da verificare poi in concreto nel merito del giudizio di revisione e dunque nella fase rescissoria - alla confessione da parte di un diverso soggetto del compimento, a prescindere dalla sua concreta qualificazione, della condotta invece erroneamente ascritta al soggetto sanzionato.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 38/CFA/2024-2025/G
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, lett. a), CGS;
Articoli
Art. 63 - Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.