Corte federale d’appello – revocazione e revisione –– revisione – ammissibilità – nuove prove– solo se sopravviene al giudicato – solo se conosciuta dopo il termine per proporre impugnazione ordinaria - onere della prova
Quando la domanda di revisione è fondata sul motivo di cui all’art. 63, 4° co., lett. a) C.G.S., è necessario che l’istante deduca una “nuova prova”. Del resto, la lett. a) recita testualmente: «sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto». Pertanto, in virtù del carattere straordinario del giudizio di revisione, che per esigenze di giustizia sostanziale consente di rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, l’istanza di revisione è ammissibile soltanto se la “nuova prova” posta a suo fondamento sopraggiunga o sia scoperta in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, «il giudizio ex art. 63 C.G.S. sostanzialmente si trasformerebbe in una inammissibile e non prevista possibilità di appello sine die, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali» (CFA, SS.UU., n. 102/2023-2024; SS.UU., n. 29/2023-2024). Inoltre, al fine di non tradire l’eccezionalità e la straordinarietà di tale strumento, «la revisione ex art. 63 C.G.S. può dichiararsi ammissibile soltanto qualora la nuova prova assunta a sostegno dell’impugnazione straordinaria sia conosciuta dopo il decorso del termine per l’appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte» (CFA, SS.UU., n. 102/CFA-2023-2024; Sez. I, n. 39/CFA-2020-2021). Ne discende, sul piano probatorio, che l’istante deve «dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti, per cause di forza maggiore, solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l’ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere fornita la prova rigorosa della oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario”» (CFA, SS.UU., n. 102/20232024; SS.UU., n. 13/2023-2024; v. anche SS.UU., n. 61/2022-2023
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 38/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, CGS
Articoli
Art. 63 - Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.