Corte federale d’appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS - revisione – domanda – termini – sussistenza - esclusione

L’art. 63 C.G.S. FIGC fissa il termine di trenta giorni (dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti) soltanto per la proposizione della domanda di revocazione (cfr. art. 63, 1° co., C.G.S. FIGC); mentre nessun termine è previsto dal 4° comma dello stesso articolo, che si occupa della revisione. Sulla base del dato testuale appena descritto, le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU., n. 51/2021-2022) hanno affermato che per proporre l’istanza di revisione non è previsto alcun termine. Inoltre, allo stesso risultato le Sezioni Unite sono pervenute attraverso il confronto con la disciplina-modello della revisione dettata dal codice di procedura penale (artt. 629 ss.), che non prevede un termine di decadenza (cfr. art. 629 c.p.p.: «è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione […] anche se la pena è già stata eseguita»). L’esistenza di un termine, ma non quantificato nella durata, è presupposta soltanto dall’art. 63, 3° co., Codice della giustizia sportiva CONI, nella parte in cui afferma che «Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall’acquisizione del documento».

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 38/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Mazzocco

Riferimenti normativi: art. 63 CGS

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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