Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - esercizio dell’azione disciplinare – art. 125 CGS - mancata notifica deferimento – insussistenza di effetti giuridici

Nel sistema di giustizia sportiva della Figc, l’atto di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura è costituito dall’atto di deferimento a giudizio, in cui viene formulata la contestazione degli addebiti, e tale atto non può produrre effetti giuridici nella sfera del destinatario in assenza della sua corretta comunicazione.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 38/CFA/2021-2022/B

Presidente: Mezzacapo

Relatore: Caponigro

Riferimenti normativi: art. 125, comma 1, CGS;

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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