Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – certezza assoluta della commissione dell’illecito – non occorre - indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole affidamento della violazione contestata – sufficienza – Corte federale d’appello – oggetto del giudizio

In sede di giudizio sulla responsabilità disciplinare, la verifica della motivazione adottata dal giudice di primo grado da parte della Corte federale d’appello si risolve nel suo esclusivo controllo 'interno', accertando - in particolare nel procedimento indiziario - se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 37/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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