Corte federale d’appello - costituzione in giudizio - termine ex art. 103, comma 1 CGS - scadenza del termine - costituzione direttamente all’udienza - ammissibilità – limiti

Se e’ vero che la disposizione di cui all’art. 103, comma 1, CGS - secondo cui fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - non può precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende difendersi dalle richieste del reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, è anche vero che nel corso della stessa possono essere svolte solo mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 49/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, 59/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 63/2021-2022).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 37/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 103, comma 1, CGS

Articoli

1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

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