Tesseramento – calciatore extracomunitario – divieto – C.U. FIGC n. 268/A, lett. e) –Ambito di applicazione
Il Comunicato Ufficiale Figc n. 268/A del 10 giugno 2021, lett. e), deve essere inteso nel senso che la società di serie C non può tesserare con lo status di professionista un calciatore extracomunitario, che abbia conseguito tale qualifica nel corso della stagione sportiva in corso, e, comunque, dopo l’entrata in vigore del C.U. n. 268/A del 10 giugno 2021. In particolare, l’ultimo inciso della disposizione prevede una clausola di salvezza, idonea a determinare l’ambito di applicazione del divieto, in quanto prevede espressamente che le società neo promosse in Serie C potranno stipulare un contratto da professionista con i calciatori dilettanti con cittadinanza extracomunitaria, già per esse tesserati nella precedente stagione sportiva 2020/2021. L’unica eccezione pertanto al divieto di tesseramento di un calciatore che abbia uno status diverso da professionista, o lo abbia appena acquisito, è rappresentato dalla misura di carattere eccezionale prevista in favore delle società neo promosse e con esclusivo riferimento ai propri tesserati nella stagione sportiva 2020/2021. Consentire il tesseramento, quali professionisti, di calciatori che nella stagione sportiva rivestivano una diversa qualifica renderebbe priva di efficacia, e anzi discriminatoria, la regolamentazione prevista nell’ultimo inciso, in quanto consentirebbe alle società neo promosse di stipulare contratti da professionisti solo per i calciatori propri tesserati, mentre le altre società potrebbero stipularli con qualsiasi calciatore. Sotto un profilo di coerenza logica e ragionevolezza, d’altra parte, la diversa opzione ermeneutica – e in particolare la differenza tra tesseramento e trasferimento, da intendersi come nuovo tesseramento o variazione dello stesso – consentirebbe una elusione fin troppo agevole della disposizione in esame, in quanto sarebbe sufficiente modificare anche il giorno prima o il giorno stesso del trasferimento la tipologia di contratto di lavoro stipulato tra il calciatore e la società cedente, per evitare l’applicazione del divieto. La diversa interpretazione proposta dai reclamanti avrebbe pertanto di fatto svuotato di contenuto ed efficacia il divieto introdotto dalle stesse disposizioni in questione, finendo, quindi, con il pregiudicare il perseguimento delle finalità ispiratrici di tali norme e, quindi, risulterebbe non coerente con il canone dell’interpretazione logica o funzionale.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 37/CFA/2021-2022/A
Presidente: Lipari
Relatore: Tuccillo
Riferimenti normativi: C.U. FIGC n. 268/A, lett. e);