Processo sportivo in genere - comunicazione delle decisioni degli organi della giustizia sportiva - - decisioni emesse a seguito di deferimento – art. 51, comma 4, CGS - sono comunicate direttamente all’organo che ha adottato il deferimento
Ai sensi dell’art. 51, comma 4, CGS, le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento, nonché alle altre parti.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 37/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Leozappa
Riferimenti normativi: art. 51, comma 4, CGS;
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Art. 51 - Decisioni degli organi di giustizia sportiva
1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva collegiali sono adottate a maggioranza. Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate nonché redatte in maniera chiara e sintetica. Le decisioni devono essere redatte, fatta eccezione per i casi previsti dal Codice, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate. Nei casi previsti dal Codice, al termine della udienza che definisce il giudizio, viene adottato il dispositivo della decisione.
2. I dispositivi o le decisioni, che non possono più essere modificati dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente e del relatore, sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.
3. In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.
4. I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53.
5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari sono inserite nel Registro delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 112.