Corte federale d’appello – reclamo – art. 101 CGS - deposito presso la segreteria - termini – decorrenza – dalla data di comunicazione della decisione
Il dies a quo di decorrenza del termine per il deposito del reclamo, per espressa previsione dell’art. 101, comma 2, CGS, è quello della pubblicazione ovvero quello della comunicazione della decisione che si intende impugnare. Fermo restando che la trasmissione da parte della segreteria del giudice che ha pronunciato la decisione sul sito internet della Federazione avviene a meri fini di pubblicità-notizia, secondo quanto dispone l’art. 51, comma 2, CGS, qualora la decisione sia soggetta a comunicazione, pertanto, è alla data di comunicazione e non a quella di pubblicazione che occorre riferirsi per valutare la tempestività del reclamo.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 37/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Leozappa
Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS;
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.