Giudizio e responsabilità disciplinare - oggetto di valutazione del giudice sportivo – compromissione dei valori dell’ordinamento sportivo – principi dell’ordinamento generale – applicabilità automatica – esclusione – valutazione della prova - apprezzamento di merito

Il giudice sportivo non è deputato a valutare eventuali responsabilità ordinarie (civilistiche, tributarie o penalistiche). Ciò che rileva è il rispetto della lex specialis costituente l’ordinamento sportivo. E il giudice sportivo è chiamato a traguardare con tale disciplina speciale se le modalità con le quali “la persona [deferita] si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, [hanno determinato o meno] una compromissione” dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (così il Collegio di Garanzia n. 5/2017; nello stesso senso si veda ex plurimis Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 53/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 8/2022-2023). Per queste stesse ragioni –  anche in relazione a quando disposto dall’art. 3, comma 3, CGS - non si può sostenere alcuna necessaria sovrapposizione al processo sportivo dei principi (anche di valutazione delle prove) astrattamente applicabili in ambito penalistico. La diversità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo porta ad affermare che una determinata condotta o dichiarazione possa essere “diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l’eventuale decisione resa dall’Autorità giudiziaria [ordinaria] possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare […]. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto” (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 13/2012-2013). Il giudice, in altri termini, è perfettamente libero di valutare le prove allegate dalle parti secondo l’ampia previsione dettata dall’art. 57 CGS (in argomento si veda da ultimo Corte federale d’appello, SS.UU., n. 14/2023-2024). Ed anche la “verifica dell’attendibilità delle fonti di prova ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie affidata al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere [neppure] tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva” (così Corte federale d’appello, Sez. I, n. 5/2020-2021)

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 36/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 3, comma 3, CGS; art. 57 CGS

Articoli

  1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
  2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
  4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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