Condotta violenta dei calciatori – art. 38 CGS - Condotta gravemente antisportiva - art. 39 CGS – distinzione

Occorre tenere distinti i comportamenti violenti, sanzionabili ai sensi dell’art. 38 del CGS, da quelli antisportivi rilevanti ai sensi dell’art. 39 del CGS. Ed invero, per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste al ricorrere di un’azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). Diversamente, la condotta antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, durante un’azione di gioco (CSA, Sez. II, 3 febbraio 2022, n. 157).  Deve quindi escludersi che ricorra un fatto perseguibile ai sensi dell’art. 39 del CGS allorché la condotta è pacificamente avulsa da qualunque azione di gioco.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 36/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 38, comma 1, CGS; art. 39 CGS

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1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate.
2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato.
3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.

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