Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale –- avviso della conclusione delle indagini – atto di deferimento – termini – art. 123 CGS - funzione della fissazione dei termini - violazione – rilevabilità d’ufficio - inosservanza dei termini - decadenza dal potere disciplinare
Ai sensi dell’art. 123, primo comma, CGS, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Ai sensi del successivo art. 125, secondo comma, CGS, l’atto di deferimento di cui al comma 1, mediante il quale viene formulata l’incolpazione, deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. La violazione dei termini di cui agli artt. 123 e 125 CGS è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, dovendosi ritenere che tali termini siano posti a garanzia e presidio della posizione dell’incolpato e siano qualificabili come termini posti a tutela dell’ordine pubblico. La funzione della fissazione dei termini è quella di garantire l’esercizio di difesa dell’indagato, di evitare che resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti. In assenza di una eccezionale diversa previsione, l’inosservanza degli stessi determina la decadenza dal potere disciplinare della Procura Federale. L’interpretazione che si ritiene di accogliere, analogamente alla rilevabilità d’ufficio della prescrizione dell’illecito disciplinare, risulta coerente con l’esigenza di attribuire la massima garanzia e certezza alla posizione degli incolpati e, al tempo stesso, appare coerente con i principi del giusto processo e del procedimento, anche costituzionalmente garantiti, che devono interessare, in modo particolare, lo svolgimento del processo disciplinare. In questo senso la giurisprudenza di legittimità ha d’altro canto osservato che il procedimento disciplinare nei confronti dei professionisti è dominato da un impulso pubblicistico per la tutela di interessi professionali di rilievo pubblico, onde la prescrizione deve ritenersi rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase e grado dello stesso, con la conseguenza che anche il Procuratore Generale, nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentante della legge nei confronti delle parti, ben può (come avvenuto nella specie in sede di conclusioni) eccepire la prescrizione dell'azione disciplinare dinanzi alla Corte di cassazione e nel contraddittorio tra le parti medesime (Cass. civ., 11 ottobre 2006, n. 21734; in senso conforme Cass. civ., 15 gennaio 2007, n. 643; Cass. civ., 15 gennaio 2007, n. 644; Cass. civ., 20 aprile 2007, n. 9521). I principi espressi dalla Corte di cassazione con riferimento al settore professionistico sono da ritenersi applicabili anche al settore dilettantistico, condividendone la ratio. Le esigenze di tutela del principio della certezza del diritto e della posizione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare costituiscono adeguati elementi per estendere anche al settore dilettantistico quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ambito professionistico, se si considera che i principi del giusto processo e del giusto procedimento, anche nell’ambito di singoli e autonomi ordinamenti giuridici, quale quello sportivo, costituiscono elementi centrali del nostro sistema che non possono non trovare applicazione nel giudizio disciplinare. In questa prospettiva deve anche cogliersi il riferimento alla perentorietà dei termini previsti dal Codice contenuto all’art. 44, comma 6, Codice di giustizia sportiva
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 35/CFA/2020-2021/B
Presidente: Sica
Relatore: Tuccillo
Riferimenti normativi: art. 123, comma 1; art. 125, comma 2, CGS
Articoli
Art. 123 - Avviso della conclusione delle indagini
1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.
Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.