Processo sportivo in genere – principi generali – regola del simultaneus processus - ratio
Il processo sportivo deve tendenzialmente assicurare l’unitarietà dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale; e ciò nell’interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e all’unitarietà delle attività istruttorie, evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari in adesione al criterio generale del simultaneus processus, criterio che intende garantire la massima speditezza dei giudizi e mira a prevenire il rischio di possibili contrasti tra i giudicati. (SS.UU. n. 77/2020-2021). Tale è la ratio sottesa alla recente pronuncia di queste Sezioni unite n. 12/CFA/2022-2023 allorché è stata evidenziata – pur nella diversa materia dei tesseramenti – la necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti - in thesi - di competenza di diversi organi, attribuendone la relativa competenza ad un unico soggetto giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 34/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Della Rocca
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.