Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale –- atto di deferimento – art. 125, comma 4, CGS – contenuto essenziale – corretta e completa descrizione dei fatti – rispetto del contraddittorio – necessità

L’art.125, comma 4, CGS modula il contenuto dell’atto di deferimento in termini simili a quelli che nel processo penale delineano gli atti conclusivi delle indagini preliminari, con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale. Analogamente al capo di imputazione, quindi, il deferimento deve descrivere “i fatti che si assumono essere accaduti”...” le norme che si assumono violate”. Anche nel processo sportivo si pone quindi un problema di corrispondenza fra l’accusa, cristallizzata nell’imputazione nel processo penale e nel deferimento in quello sportivo, e l’affermazione di responsabilità, in adesione ai principi di difesa, del contraddittorio e di parità fra le parti. Il problema è anche maggiormente sentito nell’ordinamento sportivo, nel quale accanto ad illeciti disciplinari ben tipizzati vi sono fattispecie disciplinari elastiche, come quelle che si fanno rientrare nella violazione del principio di lealtà e correttezza o probità. Il diritto di difesa dell’incolpato può essere, quindi, garantito solo da un atto di deferimento che contenga una chiara e completa contestazione delle condotte ascritte. Infatti, i doveri di lealtà e probità sono canoni valutativi del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuati e specificati una volta per tutte, ma devono essere di volta in volta rielaborati in base alle specifiche circostanze del caso concreto (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 76/2017). In totale analogia con la giurisprudenza processualpenalistica, ci si è quindi attenuti, anche nel procedimento sportivo, al principio per cui per aversi mutamento del fatto – tale da inficiare irrimediabilmente la necessaria corrispondenza fra quanto viene contestato e ciò per cui interviene l’affermazione di responsabilità - occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa (SS.UU. n.3655/10, più di recente Cass. pen. Sez. V, n. 7534/22). Si è così affermato che la descrizione dei fatti contestati è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta. L’atto di deferimento, quindi, assolve la funzione essenziale di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico, i quali esprimono e delimitano l’ipotesi accusatoria formulata dall’organo inquirente. La corretta e completa descrizione delle circostanze fattuali sulle quali fonda la contestazione costituisce presupposto essenziale ai fini del rispetto delle garanzie difensive; il cambiamento della fisionomia dell’ipotesi accusatoria lede il diritto di difesa dell’inquisito che deve essere assicurato in ogni stato del procedimento. La giurisprudenza sportiva riconosce il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all’interno di una fattispecie normativa differente da quella descritta dalla Procura nell’atto di deferimento, ma non consente di assumere a fondamento della responsabilità disciplinare un fatto non considerato nella condotta ascritta all’incolpato (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2022-2023). La necessità di garantire all’incolpato la possibilità di impostare fin dall’inizio una corretta difesa è, infine, coerente con il principio del giusto processo, accolto anche nell’ambito sportivo dall’art. 44 del C.G.S., e con le posizioni assunte in sede europea ove si è più volte affermato che il diritto ad un processo equo impone alle autorità di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico - oltre che della qualificazione giuridica ad essi attribuita - così da riconoscergli un’occasione concreta ed effettiva di difendersi in relazione ad essa (in particolare, sentenza del 2007 Drassich c. Italia; C. eur. dir. uomo, 11.12.2007, ricorso n. 25575/04) (Nel caso di specie la Corte ha prosciolto l’incolpato in quanto il fatto per cui è intervenuta l’affermazione di responsabilità è radicalmente differente da quello contestato nel capo di incolpazione, in ordine al quale la responsabilità dell’incolpato è stata addirittura esplicitamente esclusa dal giudice di primo grado).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 33/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 125 CGS; art. 44 del CGS

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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