Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 123 CGS - avviso della conclusione delle indagini – prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario – non occorre - prova del tempestivo invio da parte della Procura – sufficienza – trasferimento

Nella decisione della Corte federale d'appello n. 91/2019-2020, è stato rilevato che “Al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l'onere di comunicazione in questione[...] non è necessaria la prova che l'atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario ma è sufficiente la prova del tempestivo invio dell'atto medesimo da parte della Procura. Nel caso di specie, tuttavia, sebbene l'avviso di avvenuta conclusione delle indagini sia stato tempestivamente inviato, esso non è andato a buon fine neanche dopo lo spirare del termine decadenziale, in quanto il destinatario risultava trasferito dalla sua sede. In tal caso, non è sufficiente prendere atto del mancato perfezionamento della notifica ma occorre anche verificare se tale mancata notifica non sia imputabile al notificante alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza civile che, in tal caso, ammette la possibilità di remissione in termini. In tal senso, Cass. civ., Sezione V, 12-03-2008, n. 6547 che, richiamando un previo conforme orientamento (Cass. n.7018/2004, SU n. 13970/2004, 2005/15616, SU 10216/2006, 22480 e 24702/2006), ritiene di darvi seguito affermando che “nell'ipotesi in cui l'atto da notificare sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, ma non essendosi perfezionato il procedimento, il notificante lo riavvii oltre il termine perentorio stabilito per l'impugnazione, questa non soggiace alla sanzione d'inammissibilità, se egli ha provveduto con sollecita diligenza - da valutare secondo un principio di ragionevolezza avuto riguardo al momento dell'acquisizione della notizia dell'esito negativo della prima notifica ea quello in cui notificante provvede[] a riavviare validamente il procedimento - in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt. 3 e 24 Cost., come avverrebbe invece nel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore ogenza negligenza”. In linea con la decisione della Corte Federale e, in particolare, con riguardo al principio della necessaria verifica della non imputabilità al notificante della mancata notifica, secondo quanto previsto dall'art. 153, comma 2, del codice di procedura civile, è consentita la rimessione in termini nel caso in cui l'inosservanza del termine non sia imputabile alla parte. Tale disposizione è ribadita nel codice del processo amministrativo (art. 44, comma 4 del relativo codice) e, soprattutto, nel codice di giustizia sportiva che, all'art. 50, comma 5, prevede espressamente che: “E' consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.”. Non appare invece conferente la decisione di queste Sezioni Unite n. 73/2019-2020 in quanto, in quella sede, la Corte Federale - affrontando il tema se, ai fini della tempestività dell'azione di deferimento, occorre la data di adozione del deferimento considerato medesimo ovvero quello della comunicazione dello stesso alle parti deferite - ha pronunciato il principio di diritto secondo cui “l'art. 125 CGS deve essere interpretato nel senso che, entro il termine decadenziale previsto dal comma 2, l'atto di deferimento a giudizio deve essere non solo aggiunto ma anche comunicato agli incolpati e che al fine di ritenere assolto tempestivamente tale onere di comunicazione non è necessaria la prova che l'atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, essendo sufficiente la prova del tempestivo invio del medesimo”. Principio questo diverso e, quindi, pienamente compatibile con la fattispecie in esame,

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 33/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Catalano

Riferimenti normativi: art. 123 CGS; art. 50, comma 5 CGS;

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1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.
2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.
4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
5. E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.

6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

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