Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – avviso della conclusione delle indagini – art. 123 CGS - fogli di censimento – rilevanza
La Corte federale d'appello in una recente decisione (n. 91/2019-2020) si è espressa sulla rilevanza giuridica dei fogli di censimento nell'ordinamento endofederale in fattispecie analoga di mancata notifica della CCI (relativa in tal caso ad una società) : “Detto documento è fonte privilegiata di riferimento, considerando da confronto equivalente ad un atto di elezione di domicilio, quanto meno fino a che non entra in vigore il sistema di comunicazione di cui all'art. 53 del Codice, destinato a completare il sistema attraverso la previsione di un rigore onere di comunicazione degli indirizzi di riferimento sia per i tesserati che per le società (all'atto del tesseramento per i primi e dell'affiliazione o del rinnovo per le seconde) ,
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 33/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Catalano
Riferimenti normativi: art. 123 CGS;
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Art. 123 - Avviso della conclusione delle indagini
1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.