Agente e procuratore sportivo - deliberazione CONI n. 256/10 luglio 2018 - C.U. FIGC 10 giugno 2019 - Regolamento agenti sportivi - Commissione federale agenti sportivi - non ha potere disciplinare ma di mera segnalazione

Il Consiglio nazionale del CONI, con deliberazione n. 256 del 10 luglio 2018, ha approvato il “Regolamento degli Agenti sportivi”, con il quale, all’art. 10, comma 1, lett. h), è stata attribuita alla Commissione CONI degli Agenti sportivi la competenza all’adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall’art. 20, comma 1. La FIGC, con comunicato ufficiale del 10 giugno 2019, in conseguenza della mutata normativa di riferimento, ha approvato il “Regolamento Agenti Sportivi” ed ha istituito, in luogo della Commissione Procuratori Sportivi, la Commissione Federale Agenti Sportivi. L’art. 13, lett. i), del detto Regolamento Agenti Sportivi ha attribuito alla Commissione Federale Agenti Sportivi la competenza a segnalare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi, ogni comportamento posto in essere da un Agente abilitato ad operare in ambito federale, che possa ingenerare una violazione della normativa del CONI e/o della FIGC. Ne consegue che l’attuale assetto normativo prevede l’attribuzione del potere sanzionatorio esclusivamente in capo alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi, mentre alla Commissione Federale Agenti Sportivi è attribuita la competenza a segnalare alla Commissione CONI i comportamenti violativi di norme della stessa FIGC o del CONI. La Commissione Federale Agenti Sportivi, quindi, non ha alcun potere disciplinare nei confronti degli Agenti sportivi, ma di mera segnalazione, così come nessun potere disciplinare verso gli Agenti Sportivi possono avere gli organi di giustizia sportiva della Federazione. Pertanto è sottratta agli organi di giustizia sportiva della Federazione una controversia pressoché integralmente venuta in essere posteriormente all’attribuzione del potere sanzionatorio alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi, con conseguente applicazione dell’art. 106, comma 5, del nuovo codice di giustizia sportiva, secondo cui “la Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente”.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 33/CFA/2019-2020/B

Presidente: Torsello

Relatore: Caponigro

Riferimenti normativi: art. 10, comma 1, lett. h), Regolamento degli Agenti sportivi; art. 13 lett. i), Regolamento degli Agenti sportivi; art. 106, comma 5, CGS

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

Salva in pdf