Agente e procuratore sportivo – controversie – sono sottratte agli organi della giustizia federale – deferimento anche nei confronti di un calciatore – non sposta la competenza a favore del Tribunale federale nazionale
Le controversie riguardanti i procuratori sportivi, in ragione della nuova normativa intervenuta, sono sottratte agli organi di giustizia sportiva della Federazione. In base alla previgente normativa, l’art. 9 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo attribuiva alla Commissione procuratori sportivi la competenza a giudicare in primo grado per le violazioni, da parte dei procuratori sportivi, dello stesso regolamento e per l’inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e dell’UEFA. La presenza di tale chiara ed inequivoca norma così come l’assenza di una norma volta a disciplinare lo spostamento di competenza dell’organo giudicante ove il deferimento fosse stato contestualmente effettuato anche nei confronti del calciatore assistito, induce a ritenere non condivisibile una vis attractiva della posizione del calciatore nei confronti della posizione del procuratore sportivo, tale da determinare che, non solo il calciatore, ma anche il procuratore sportivo dovesse essere giudicato dal Tribunale federale nazionale anziché dalla Commissione procuratori sportivi, proprio organo decidente naturale.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 33/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Caponigro
Riferimenti normativi: art. 10, comma 1, lett. h), Regolamento degli Agenti sportivi; art. 13, lett. i), Regolamento degli Agenti sportivi