Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – ratio

I doveri di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art.4, comma 1, C.G.S., si connotano nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento generale. Infatti, la disposizione di cui all’art. 4, C.G.S., non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono conformare la propria condotta (così, CFA SS.UU., decisione 0110/CFA-2022-2023). L’art. 4, comma 1, C.G.S., redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità e la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del Giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extra giuridici che rinviano a norme sociali o di costume e, da autorevole dottrina, paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata alla evoluzione della realtà sociale di riferimento, in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo. (Così, CFA, SS. UU., n. 90/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023). La Corte d’appello federale ha già avuto modo di chiarire che il dovere di tenere una condotta ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play”) ha assunto nel tempo una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva, in sé per sé considerata, e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (Così, CFA, Sez. I, n. 38/2019-2020). In altri termini, la “lealtà sportiva” costituisce una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall’altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo. Proprio il carattere necessariamente ampio ed elastico della clausola generale in esame, comporta, sul piano della fattispecie astratta, una attenuazione dei principi di legalità e tipicità dell’illecito sportivo (c.d. “principio dell’indeterminatezza dell’illecito sportivo“) che richiede l’individuazione, volta per volta, in base alle circostanze del caso concreto, del precetto specificamente violato (CFA, Sez. I, n. 77/2019-2020), giuridicamente rilevante, al fine di ricostruire la regola comportamentale che si sarebbe dovuta tenere (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la condotta di un Presidente di una Società contrastasse con tali principi per la rappresentazione non leale e non corretta, peraltro per importi molto consistenti, della situazione dei costi gravanti sulla società, alla data di chiusura del bilancio 2020, potendo tale comportamento incidere sulle valutazioni di qualsiasi operatore economico (altre squadre di calcio per ragioni di mercato, istituzioni del mercato finanziario, sponsor e soggetti titolari di diritti TV), ma anche dei prestatori di servizi calcistici ed extra calcistici che, entrando in contatto o in rapporto con la Società, avevano il diritto di conoscere la situazione reale dei costi e di bilancio in generale alla chiusura del bilancio 2020. D’altra parte, attraverso questo modus operandi, si era venuta a determinare una forma di sperequazione, anche in termini di affidabilità economico-finanziaria, con le altre società di calcio professionistico che hanno esposto i dati reali e corretti dei costi alla data di chiusura del bilancio 2020.)

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 32/CFA/2023-2024/E

Presidente: Torsello

Relatore: Della Rocca

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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