Società sportiva – bilancio – principio di competenza economica

Il principio di competenza economica consiste nel riportare nel bilancio tutti i costi e i ricavi che hanno avuto un effetto nell’esercizio in questione, con o senza manifestazione finanziaria: tale obbligo nella redazione del bilancio viene sancito dall’art. 2423 bis cod. civ. che, al n. 3, recita: “si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento”, e disciplinato dai principi contabili nazionali emanati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), oltre che da quelli internazionali (IAS/IFRS) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale principio comporta che ricavi e costi siano registrati nel periodo in cui sono generati, per cui le tre mensilità 2019/2020, oggetto degli accordi integrativi in materia di stipendi definiti tra una società e i calciatori, tra l’aprile e il maggio 2020, andavano riportati in bilancio come costi nel momento della loro generazione;  quindi, nel bilancio al 30.06.2020, il CdA della Società, nella predisposizione del medesimo, avrebbe dovuto aumentare i costi per le retribuzioni del personale tesserato, iscrivendo nel passivo il debito di ammontare corrispondente, in quanto i pagamenti sarebbero avvenuti nell’esercizio successivo).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 32/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Della Rocca

Riferimenti normativi: art. 2423 bis C.C..

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