Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – richiesta alla procura della Repubblica di documenti – iscrizione nel registro degli incolpati – non occorre
La richiesta della Procura federale alla Procura della Repubblica di acquisizione di copia del documento di conclusione delle indagini non è atto rientrante tra quelli che necessitano la previa iscrizione nel registro degli incolpati, trattandosi di una attività preliminare volta ad acquisire elementi idonei per valutare l’esistenza di una notitia criminis da iscrivere nel registro, ricompresa nei poteri del Procuratore federale nell’ambito delle prerogative e delle iniziative che l’ordinamento sportivo gli assegna.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 32/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Della Rocca
Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS; art. 129, comma 3, CGS
Articoli
Art. 118 - Azione del Procuratore federale
1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.
Art. 129 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria
1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che, presso l’Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura generale dello sport.
4. La Procura generale dello sport può comunque richiedere l'acquisizione di detti atti o documenti per l’esercizio delle specifiche attribuzioni del Codice CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.