Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – notizie di stampa – esercizio azione disciplinare – onere – non sussiste

Non sussiste l’onere del Procuratore federale di esercitare l’azione disciplinare sulla base di notizie di stampa; ciò, difatti, comporterebbe l’iscrizione nel registro di soggetti per circostanze di cui non si conosce neppure se vi sia un rilievo disciplinare da contestare e, d’altro canto, appesantirebbe le attività degli Uffici mediante iscrizioni nel registro non dovute. In questo senso è stato affermato - seppure in tema di revocazione - che le notizie stampa afferenti all’indagine penale sono insufficienti a costituire prova della piena conoscenza e rappresentarono, piuttosto, il propellente per la diligente azione conoscitiva posta in essere dalla Procura federale presso gli Uffici giudiziari procedenti. Una volta assolto tale onere, e percepitini gli esiti utili attraverso la ricezione degli atti, può iniziare a decorrere il termine (Corte di Giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014; Corte federale d’Appello, SS.UU., n. 46/2015-2016) (nel caso di specie la Procura federale ha esercitato l’azione disciplinare, pur a fronte di una notizia giornalistica, dopo l’acquisizione della documentazione da parte della Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 129, comma 3, C.G.S.)

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 32/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Della Rocca

Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS; art. 129, comma 3, CGS

Articoli

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che, presso l’Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura generale dello sport.
4. La Procura generale dello sport può comunque richiedere l'acquisizione di detti atti o documenti per l’esercizio delle specifiche attribuzioni del Codice CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

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