Processo sportivo in genere – rimessione in termini - non imputabilità alla parte dell'inosservanza del termine
Secondo quanto previsto dall'art. 153, comma 2, del codice di procedura civile, la rimessione in termini è subordinata alla non imputabilità alla parte dell'inosservanza del termine, per ragioni di bilanciamento tra la parte che non ha osservato il termine e la parte a favore della quale si maturerebbe la decadenza. Il presupposto della non imputabilità alla parte dell'inosservanza del termine è anche contenuto nel codice del processo amministrativo (art. 44, comma 4 del relativo codice) e, soprattutto, nel codice di giustizia sportiva che, all'art. 50, comma 5, prevede espressamente che: "E' consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile." (per un'applicazione del principio si veda, di recente, CFA, Sezione I, n. 91/2019-2020).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 32/CFA/2020-2021/C
Presidente: Torsello
Relatore: Greco
Riferimenti normativi: art. 50, comma 5, CGS; art. 153, comma 2, CPC;