Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 123 CGS - avviso della conclusione delle indagini – mancata consegna – notificazione tentata ma non compiuta

La mancata fase di consegna della comunicazione di conclusione delle indagini fa sì che si tratta di una notifica meramente tentata ma non compiuta "...cioè in definitiva omessa..." (cfr. in tal senso, Cass. Sezione VI Civ., 12259/2020, del 23.06.2020 nonché Cass., Sezione Un., 14916/2016 del 20.07.2016).

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 32/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Greco

Riferimenti normativi: art. 123 CGS

Articoli

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

Salva in pdf