Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – commisurazione alla gravità dell’illecito

L’entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, sez. IV, n. 55/2020-2021).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 31/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 8 CGS

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