Dichiarazioni lesive – art. 5 CGS previgente – Associazione italiana allenatori di calcio-AIAC – Non è litisconsorte necessario

L’Associazione Italiana Allenatori di calcio (AIAC) non è un litisconsorte necessario nel procedimento ai sensi dell’art. 5 vecchio CGS. La norma, di stretta interpretazione avendo natura sanzionatoria, ed individuando un profilo di responsabilità oggettiva, si rivolge alle sole società sportive affiliate alla Federazione. Conseguentemente va escluso che un’associazione di categoria, l’AIAC, sia assimilabile alle “società” come richiesto dal citato articolo 5. Infatti, l’A.I.A.C. ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto “è componente tecnica riconosciuta dalla F.I.G.C. per le funzioni e gli obiettivi previsti dallo Statuto Federale e dalle Normative Federali”. Tale qualificazione ne esclude la natura di società nei termini di cui sopra.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 31/CFA/2019-2020/G

Presidente: Torsello

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 5 CGS previgente, ora art. 23 CGS

Articoli

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h).
4. Nella determinazione dell’entità della sanzione sono valutate:
a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonchè la correttezza delle procedure di designazione.
5. La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
6. La società è punita, ai sensi dell’art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

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