Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - art. 32-ter CGS previgente - apertura e conclusione del procedimento disciplinare – termini – perentorietà – non sussiste-

Come chiarito dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia del Coni con decisione dell’8 marzo 2017, n. 25, la disposizione normativa di cui all’art. 32-ter precedente CGS, integralmente mutuata dall’art. 44, comma 4, CGS CONI, “non contiene un’esplicita previsione di perentorietà dei termini per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare”. Né rileva il richiamo all’art. 38 CGS vecchio rito dal quale “si può dedurre che il riferimento alla perentorietà si adatta alla fase decisoria del procedimento sportivo, escludendone di conseguenza, un’applicazione alla fase precontenziosa”.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 31/CFA/2019-2020/D

Presidente: Torsello

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 32-ter CGS previgente, ora art. 118 CGS

Articoli

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