Corte federale d’appello – eccezioni – sollevate direttamente in udienza inammissibilità – art. 103, comma 1, ultimo periodo.
È tardiva l’eccezione sollevata direttamente in udienza e non con le memorie che possono essere depositate fino a tre giorni prima dell’udienza.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 31/CFA/2019-2020/C
Presidente: Torsello
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 103, comma 1, ultimo periodo CGS
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Art. 103 - Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio
1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.