Codice di giustizia sportiva 2019 – disposizioni transitorie – art. 142, comma 1 - pendenza del procedimento – nozione - procedimento disciplinare sia stato iscritto nei registri della Procura federale in data anteriore al 17 giugno 2019 - ratio
Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia stato iscritto nei registri della Procura federale in data anteriore al 17 giugno 2019 – data di entrata in vigore del nuovo Codice – si applicano le disposizioni del precedente Codice di giustizia sportiva, a nulla rilevando la circostanza che l’avviso di conclusione delle indagini e il deferimento abbiano data successiva. A tale ultimo riguardo deve osservarsi che non appare possibile distinguere tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase “processuale”, che inizierebbe con il deferimento, in considerazione del fatto che vi sarebbe una netta diversità delle funzioni esercitate dalla Procura federale e dai Giudici sportivi. Ciò sostanzialmente per due ragioni. La prima è di tipo generale e attiene alla natura del procedimento disciplinare, che è nettamente distinto dal processo giurisdizionale. Esso, per quanto sia articolato in fasi, mantiene sempre il carattere dell’unitarietà, essendo preordinato al raggiungimento del fine di volta in volta stabilito dalla norma, che, nel caso dell’ordinamento sportivo, è l’applicazione da parte degli Organi della giustizia sportiva di sanzioni in caso di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare (artt. 1 e 12 CGS). La seconda è di natura specifica e riguarda il “sistema” della giustizia sportiva: l’art. 45 del CGS, individua gli Organi del “sistema” della giustizia sportiva in modo unitario, considerandoli nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente (la Procura Federale) e quelli che esercitano la funzione giudicante (i Giudici sportivi, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale, la Corte federale di appello). Se ne desume che, all’interno del procedimento disciplinare, non è possibile distinguere, come avviene nel processo giurisdizionale, due fasi funzionalmente autonome e, come tali, diversamente disciplinate.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 31/CFA/2019-2020/B
Presidente: Torsello
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 142, comma 1, CGS; art. 1 CGS; art. 12 CGS; art. 45 CGS
Articoli
Art. 142 - Disposizioni transitorie
1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 30 giugno 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.
6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.
*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 140/A del 2 gennaio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 1 gennaio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.
*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 29 febbraio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.
*Comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.
Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo
1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le
fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento
processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema
della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata
Federazione.
2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive
antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.
Art. 45 - Organi del sistema della giustizia sportiva
1. Sono organi del sistema della giustizia sportiva:
a) i Giudici sportivi;
b) la Corte sportiva di appello;
c) il Tribunale federale;
d) la Corte federale di appello;
e) la Procura federale;
f) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali.
2. Gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà.
3. Ciascun componente degli organi del sistema della giustizia sportiva, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l’assenza dell’incompatibilità di cui al successivo comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di competenza.
4. La carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso più di un’altra federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1.
5. I componenti degli organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.
6. I componenti degli organi di giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dall'art. 34, comma 3, lett. d) dello Statuto.
7. Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.