Premio di preparazione – ratio - art. 96, comma 3, NOIF - premio in ipotesi diverse dalla norma - importi calcolati secondo modalità diverse – ammissibilità – autonomia negoziale delle società
La ratio della disposizione di cui all’art. 96 NOIF in tema di premio di preparazione - poi riformato con C. U. n. 232/A, resosi necessario al fine di adeguare le N.O.I.F. al decreto legislativo n. 36/2021 ed entrato in vigore il 1° luglio 2023 – era (ed è tuttora, pur in seguito alle ricordate modifiche) quella di premiare economicamente le società che avendo “preparato” gli atleti, ne hanno favorito la crescita tecnica e sportiva, consentendo loro di migliorare il proprio potenziale ed, eventualmente, di gareggiare in campionati di categoria superiore. Il versamento di tale premio, rispondendo alla ricordata ratio di tutela in favore sia delle società che hanno contribuito alla crescita professionale degli atleti sia, indirettamente, dei medesimi atleti che così possono più agevolmente essere condotti attraverso percorsi formativi, costituiva (e costituisce tuttora) un obbligo per le società che tesserano per la prima volta i giovani atleti, obbligo assistito dalla possibilità di ricorrere presso i competenti organi di giustizia sportiva per ottenerne l’esatto adempimento. D’altro canto, però, nulla vieta che le medesime società possano – nell’esercizio della propria autonomia negoziale - prevedere il pagamento di analoghe tipologie di premio non solo in ipotesi diverse da quelle di cui alla citata norma ma con importi calcolati secondo modalità diverse da quelle ivi previste.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 30/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Caso
Riferimenti normativi: art. 96, comma 3, NOIF