Società sportiva – società dilettantistica - art. 7, comma 9, statuto figc - accordi di collaborazione con altra società partecipante allo stesso campionato – autorizzazione - necessità

Ferma restando l’astratta ammissibilità degli accordi di collaborazione, quando sussistano restrizioni o divieti non è consentito alle società dilettantistiche stipulare accordi ovvero creare collegamenti che non siano previamente autorizzati dalla LND e che non siano comunicati alla FIGC. La ratio della norma statutaria, che considera eccezionali gli accordi e i collegamenti societari, non è quella di sanzionare a posteriori gli accordi e i collegamenti creati in violazione della norma stessa - quando gli effetti della sua violazione si sono già irreparabilmente materializzati - bensì di evitare che siffatti accordi e collegamenti vengano posti in essere e attuati senza informare gli organi federali chiamati a vigilare sulla corretta applicazione della norma statutaria (CFA-S.U. n. 116/2019-2020) (nella specie la Corte federale ha ritenuto che il fatto che l’accordo di collaborazione tra due società sia stato trasmesso alla FIGC senza ricevere alcun riscontro non implichi alcuna autorizzazione ma al più un semplice mero comportamento omissivo, ossia un silenzio non significativo, privo di valore provvedimentale).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 30/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 7, comma 9, Statuto FIGC;

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