Codice di giustizia sportiva 2019 – entrata in vigore - art. 142 CGS – procedimenti pendenti – nozione - iscrizione nell’apposito registro

Il procedimento disciplinare regolato dal CGS della FIGC, benché tendente verso la progressiva giurisdizionalizzazione, non conosce una precisa distinzione funzionale tra organi requirenti ed organi giudicanti ed ha, inoltre, conservato struttura unitaria; in esso, pertanto, non è possibile distinguere nettamente una fase procedimentale (con finalità prevalentemente istruttoria) ed una processuale in senso stretto. Ne consegue che, nel passaggio tra la previgente normativa e quella attualmente in vigore e con specifico riferimento alla norma transitoria di cui all’art. 142 CGS, il concetto di “pendenza” del procedimento, va riferito all’intero procedimento, a far tempo dalla sua iscrizione nell’apposito registro, e non alla sola fase decisoria, che si apre con il deferimento dell’incolpato. (In applicazione del principio, la CFA, ha rigettato il reclamo del presidente e legale rappresentante di una società sportiva, il quale aveva denunciato la violazione del termine perentorio stabilito per l’esercizio dell’azione disciplinare, indicato dalla nuova normativa in giorni 30 dalla conclusione delle indagini, ritenendo che, proprio in virtù della pretesa distinzione tra le due fasi, la procedura dovesse essere regolata dal CGS in vigore al momento della decisione, che prescrive il predetto termine e non - come invece ha opinato la Corte - dal codice abrogato, sotto la cui vigenza il procedimento era stato iscritto e nel quale i termini non hanno carattere di perentorietà).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 30/CFA/2019-2020/B

Presidente: Torsello

Relatore: Franchini

Riferimenti normativi: art. 142 CGS

Articoli

1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 30 giugno 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.
6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.

*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 140/A del 2 gennaio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 1 gennaio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 29 febbraio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

*Comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

 

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