massima n. 2/CFA/2023-2024/E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – APPROVAZIONE DEI TORNEI – MANCANZA - RESPONSABILITÀ

L’art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica dispone che “i tornei sono soggetti all’approvazione dei competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti”, mentre il successivo art. 28 stabilisce che “le società, i dirigenti, i tesserati e quant’altro operino in ambito federale sono tenuti all’osservanza delle norme del presente regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri regolamenti federali in quanto applicabili all’attività giovanile scolastica”. La violazione del combinato disposto di dette disposizioni determina la responsabilità dei soggetti e delle società deferite per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., che impone l’osservanza delle regole federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023. (CFA, Sez. IV, n. 113/2022-2023)

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 2/CFA/2023-2024/E

Presidente: Torsello

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. 25, comma 3 e art. 28 Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica; C.U. n. 1 del Settore giovanile e scolastico della stagione sportiva 2022 - 2023;

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