GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – ART. 118, COMMA 2, CGS - NOTIZIA DELL’ILLECITO – DOCUMENTO ANONIMO - PUÒ COSTITUIRE STIMOLO INVESTIGATIVO

L’art. 118 del C.G.S. (“Azione del Procuratore federale”), dopo aver stabilito, al comma 1, che “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione”, dispone, al comma 2, che “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della completa identificazione del denunciante”. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello tale disposizione, ricalcando quanto previsto dall’art. 330 c.p.p., contempla due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito, quella della “ricezione”, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazione qualificata, come accade nel caso di denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; e quella della “apprensione” d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre – procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis. A tanto consegue che, se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità e quindi di una notitia criminis qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis (Corte federale d’appello, sez. IV, n. 38/2022-2023 e giurisprudenza ivi richiamata, anche delle sezioni penali della Cassazione).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 2/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS;

Articoli

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

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