Processo sportivo in genere - giudizio e responsabilità disciplinare – termini di estinzione – giudizio di rinvio – art. 110, comma 3, CGS - perentorietà del termine di 60 giorni
Il termine previsto dall’art. 110, comma 3, del Codice della giustizia sportiva per la conclusione del giudizio di rinvio ha natura perentoria.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 2/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 110, comma 3, CGS
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Art. 110 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare
1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo all’organo giudicante di secondo grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento all'organo giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il decorso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice CONI, fatta salva la facoltà dell'organo giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.
6. Con l'estinzione del giudizio disciplinare si estingue l'azione disciplinare e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnare la dichiarazione di estinzione al Collegio di garanzia dello sport.