Processo sportivo in genere - questione di legittimità costituzionale – inammissibilità

Secondo l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale), “La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione”. In modo ancora più chiaro l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 stabilisce che “Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.” Ne deriva che la questione di costituzionalità in via incidentale può essere proposta unicamente da un’autorità giurisdizionale nei riguardi di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione e, pertanto, sono carenti entrambi i presupposti indispensabili per il rinvio alla Corte costituzionale. Infatti, questa Corte Federale non può qualificarsi come “autorità giurisdizionale”, poiché le sue decisioni sono riferite al contesto dell’ordinamento sportivo, ferma restando la loro impugnabilità dinanzi all’Autorità giurisdizionale statale, là dove previsto. La manifesta inammissibilità della questione riguarda anche il profilo relativo al rango non legislativo delle disposizioni che il reclamante sospetta di illegittimità costituzionale. Si tratta di una fonte normativa che, anche prescindendo dalla sua collocazione all’interno del sistema ordinamentale sportivo, non ha certamente il rango degli atti aventi forza di legge, statale o regionale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 62/2020-2021; idem, n. 28/2021-2022).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 29/CFA/2022-2023/D

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
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5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
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