Tribunale federale a livello nazionale – competenza – delibere delle componenti federali - art. 79 codice di giustizia sportiva – e’ norma generale attributiva della competenza - artt. 86 e 87 codice di giustizia sportiva – descrivono il procedimento finalizzato alla impugnazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale – richiamo art. 87, comma 4, codice di giustizia sportiva – si riferisce ai riti previsti ma non è norma sulla competenza

Secondo una tesi, al fine di stabilire l'incompetenza del Tribunale federale nazionale sulle delibere delle componenti federali sarebbe determinante l'applicazione dell'art. 87, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, a norma del quale le disposizioni di cui agli artt. 86 e 87 “si vietano anche alle delibere adottate dalle componenti federali ove previsto dai rispettivi statuti”. Pertanto gli atti delle componenti federali sarebbero impugnabili innanzi al Tribunale solo in caso di previsione degli statuti e regolamenti. Là dove tale prevedere non vi sia, dette delibere dovrebbero essere impugnate innanzi al Collegio di Garanzia dello sport – organo che ha sostituito l'Alta Corte di Giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il CONI – competente a decidere in via residuale sui ricorsi proposte avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale. Sennonché il nuovo Codice, nel disciplinare la competenza ed il funzionamento del Tribunale federale nazionale, ha confermato l'impianto annunciato dal Codice del 2014 il quale, nel recepire i principi dettati dal CONI, ha previsto una giustizia organizzata sul cd sistema del doppio binario : da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d'appello sportiva con competenza su tutti gli accadmenti verificatisi durante le gare sportive, dall'altro il Giudice federale, anch'esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d'appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi. D'altro canto il nuovo Codice, rispetto a quello precedente, ha ancora più enfatizzato la “giurisdizionalizzazione” dei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva (in tal senso v. Corte federale d'appello, SS.UU, n. 30/2019 -2020) che, dunque, non può non recare con sé anche un assetto di competenze maggiormente definito. In tale quadro, il nuovo Codice, all'art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente - introduce una norma “di sistema” avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale (v. rubrica dell'articolo) che giudica “su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulta pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. Definito il contenzioso dinanzi agli organi di giustizia endofederali, le parti interessate possono adire il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in veste di giudice esterno al sistema delineato dal Codice e quale organo di ultimo grado cui sono riservate le controversie di notevole rilevanza per l' ordinamento sportivo nazionale, nel peculiare espletamento di una sua propria funzione nomofilattica, così come avviene nell'ordinamento statale presso la Suprema Corte di Cassazione. Se dunque nell'art. 79 è possibile rinvenire una norma generale attributiva della competenza (così come lo sono gli artt. 25 e 30 del Codice CONI che, differenze, una disposizione contiene contenuto identico alle previsioni di cui all'art. 79 Codice di giustizia sportiva), così non è per gli artt. 86 e 87 del Codice che si limitano a descrivere il procedimento finalizzato all'impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale. Pertanto, il richiamo operato dall'art. 87, comma 4, alle suindicate disposizioni, intitolate “Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio federale” e “Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso”, va riferito ai riti ivi previsti ma non è norma sulla competenza , competenza che, invece, trova fondamento sulle ben più pregnanti previsioni generali di cui all'art. 79. Confermano tale impostazione, innanzitutto, le previsioni di cui all'art. 54 del Codice CONI, che delineano una competenza residuale ed eccezionale del Collegio di Garanzia riservata: a) alle decisioni non impugnabili altrimenti nell'ambito dell'ordinamento federale emesse dai relativi organi di giustizia (primo comma); b) alle controversie al medesimo espressamente devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli statuti e dai regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il CONI. In tal caso il giudizio può essere anche di merito e in unico grado (terzo comma). Dalla lettura di tale disposizione, come anche interpretata dallo stesso Collegio di garanzia dello sport, discende che la competenza di tale organo deve trovare un espresso fondamento in una norma e che tale profilo non può dipendere dalle disposizioni di disposizioni di rango inferiore quali – sicuramente – sono quelle contenute nei regolamenti o negli statuti della componente federale. In tal senso si è anche espresso lo stesso Organo del CONI (Sezioni Unite, 6 maggio 2015, n. 12) secondo cui le funzioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono espressamente stabilite e rigidamente tipizzate dal Codice di giustizia sportiva (ndr Codice di giustizia sportiva CONI) il quale ha istituito tale nuovo organo della giustizia sportiva prevedendone puntualmente i compiti, le attività, i poteri, disciplinandone le procedure e gli atti. E si veda anche la decisione 13 febbraio 2019 n. 14 del medesimo Collegio Garanzia, ove si sottolinea il carattere tassativo delle ipotesi in cui tale organo può pronunciarsi quale giudice unico e di merito. Nello stabilire l'ambito delle “decisioni non altrimenti impugnabili”, pertanto, va tenuto conto della portata generale dell'art. 79 Codice di giustizia sportiva, che è norma destinata ad attrarre nell'ambito della competenza endofederale del Tribunale nazionale tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo. Non vale a smentire tale conclusione la previsione di cui all'art. 53, comma 3, del Regolamento della Lega nazionale dilettanti, applicabile alla Divisione Calcio a 5, secondo cui: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC o la Lega per le quali non siano previste o esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”. La sopravvenuta inesistenza di tali organi di giustizia fa sì che, attraverso il richiamo alle norme federali (“secondo quanto disposto ... dalle norme federali”) contenuto nella medesima clausola, non si crei un vuoto di tutela e, pertanto, rende possibile, attraverso il rinvio alle norme federali, una lettura della disposizione alla luce delle attuali previsioni del Codice della FIGC, sottoponendo le delibere alla competenza del Tribunale federale nazionale in quanto “fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo”, ai sensi dell'art. 79 cit. Né, d'altra parte, ostacola a tale impostazione il richiamo all'autonomia delle componenti federali, atteso che le stesse, nell'aderire alla Lega nazionale dilettanti, si sottopongono, in ogni caso, al rispetto dei principi e delle norme stabilite dalla FIGC (art. 1, comma 2, dello Statuto della LND). Nel medesimo senso anche l'art. 53 del Regolamento del LND che, al secondo comma, sancisce che i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, “in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la loro costituzione del rapporto associativo, accettano incondizionatamente la piena efficacia dei provvedimenti adottati dalla FIGC, dalla Lega e dalla FIFA ... nelle materie comunque riconducibili alle attività federali ed anche nelle vertenze di carattere tecnico disciplinare ed economico”. Tali esiti interpretativi appaiono più essere con l'attuale sistema di giustizia sportiva che vede sottoposte al Tribunale nazionale federale per espressa previsione le delibere federali dell'assemblea nazionale del Consiglio federale (artt. 83 e 86 del Codice di giustizia sportiva). E, sotto il profilo della ratio legis, non si vede per quale motivo il legislatore federale, anche in occasione della codificazione più recente, si sarebbe per contro determinato nel senso di escludere le deliberare delle (indubbiamente) meno rilevanti componenti federali per sottoporre, solo queste ultime, all'eccezionale competenza del Collegio di garanzia dello sport. Tali esiti interpretativi appaiono più essere con l'attuale sistema di giustizia sportiva che vede sottoposte al Tribunale nazionale federale per espressa previsione le delibere federali dell'assemblea nazionale del Consiglio federale (artt. 83 e 86 del Codice di giustizia sportiva). E, sotto il profilo della ratio legis, non si vede per quale motivo il legislatore federale, anche in occasione della codificazione più recente, si sarebbe per contro determinato nel senso di escludere le deliberare delle (indubbiamente) meno rilevanti componenti federali per sottoporre, solo queste ultime, all'eccezionale competenza del Collegio di garanzia dello sport. Tali esiti interpretativi appaiono più essere con l'attuale sistema di giustizia sportiva che vede sottoposte al Tribunale nazionale federale per espressa previsione le delibere federali dell'assemblea nazionale del Consiglio federale (artt. 83 e 86 del Codice di giustizia sportiva). E, sotto il profilo della ratio legis, non si vede per quale motivo il legislatore federale, anche in occasione della codificazione più recente, si sarebbe per contro determinato nel senso di escludere le deliberare delle (indubbiamente) meno rilevanti componenti federali per sottoporre, solo queste ultime, all'eccezionale competenza del Collegio di garanzia dello sport. 83 e 86 del Codice di giustizia sportiva). E, sotto il profilo della ratio legis, non si vede per quale motivo il legislatore federale, anche in occasione della codificazione più recente, si sarebbe per contro determinato nel senso di escludere le deliberare delle (indubbiamente) meno rilevanti componenti federali per sottoporre, solo queste ultime, all'eccezionale competenza del Collegio di garanzia dello sport. 83 e 86 del Codice di giustizia sportiva). E, sotto il profilo della ratio legis, non si vede per quale motivo il legislatore federale, anche in occasione della codificazione più recente, si sarebbe per contro determinato nel senso di escludere le deliberare delle (indubbiamente) meno rilevanti componenti federali per sottoporre, solo queste ultime, all'eccezionale competenza del Collegio di garanzia dello sport.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 29/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 87, comma 4, CGS; art. 79 CGS; art. 25 e art. 30 CGS CONI; art. 54 CGS CONI; art. 53, Regolamento LND;

Articoli

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali.
2. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.
3. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale.

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