Codice di giustizia sportiva –– ambito di applicazione - art. 2, comma 2, CGS - attività di match analyst – è ricompresa

Ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1 del CGS previgente “Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (analoga disposizione è oggi contenuta nell’art. 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva). Dall’ampia formulazione di tale disposizione si evince che l’obbligo di osservanza delle norme disciplinari riguarda tutti coloro che svolgono qualsiasi attività “comunque rilevante per l’ordinamento federale” (...) “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Sul punto si richiama la recente sent. n.17/2019 del 31.10.2019 in cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che tale ampia formulazione si riferisce ad ogni relazione che “trovi occasione in (o sia riconducibile a)” l’attività sportiva. Più in generale per una approfondita ricostruzione del quadro normativo sull’ambito della giurisdizione sportiva si veda in senso conforme anche la sent. n. 13/2019 del 18.10.2019 delle Sezioni Unite di questa Corte in cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 2, l’ambito soggettivo di applicazione sostanziale e processuale del codice di giustizia sportiva, anche in relazione alla responsabilità disciplinare e all’applicazione delle sanzioni, comprende ogni soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ivi inclusi i soggetti i quali, ancorché legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con organi, strutture o articolazioni della Federazione, pongono in essere specifiche attività concretamente rilevanti per l’ordinamento sportivo, in forza di un criterio di causalità adeguata, debitamente accertato nelle singole fattispecie, quali la diretta partecipazione alla formazione e pubblicazione dei calendari dell’attività agonistica di competenza dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti”. L’attività del match analyst (o performance analyst) che è rientra nella suddetta ampia formulazione, così come interpretata nella citata decisione delle Sezioni Unite, perché si tratta di un’attività che concorre, in un ruolo ausiliario rispetto a quella dell’allenatore, a determinare la performance agonistica attraverso l’analisi delle prestazioni di gara, la loro valutazione e la programmazione dell’allenamento. Tant’è che il match analyst è espressamente contemplato tra le figure tecnico-sportive dall’art. 56 del Regolamento del Settore tecnico in cui si legge che “i Match Analyst svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre”. Non appare decisivo il richiamo della sentenza del Tar Lazio 7177/19 in cui l’attività in questione è stata ricondotta alle “attività economiche periferiche legate al settore calcistico” in quanto tale pronuncia non affronta il tema dell’ambito soggettivo di applicazione della giurisdizione sportiva, bensì la ben diversa questione dell’applicazione del diritto antitrust alle condotte ivi prese in esame, che riguardavano un'intesa anticoncorrenziale avente per oggetto la limitazione all'accesso al mercato dei servizi professionali offerti da Direttori Sportivi, Collaboratori della Gestione Sportiva, Osservatori Calcistici e Match analyst. Peraltro in tale decisione si legge quanto segue: “Si tratta, infatti, di soggetti che non svolgono la pratica sportiva ma le cui competenze (riguardanti, secondo differenti aspetti, “anche” la conoscenza del fenomeno calcistico) sono funzionali allo svolgimento di un’attività economica che presenta un carattere sussidiario o ancillare rispetto a quella sportiva, la quale si incentra sulla conduzione tecnica della squadra ovvero sullo svolgimento delle prestazioni sul campo di gioco.”. Pertanto, anche in tale pronuncia viene sottolineato che l’attività del match analyst trova occasione nella (o comunque è riconducibile alla) attività sportiva, secondo il suddetto criterio ermeneutico indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte federale.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 29/CFA/2019-2020/A

Presidente: Sica

Relatore: Sclafani

Riferimenti normativi: art. 1-bis, comma 1, CGS previgente, ora art. 2, comma 2, CGS

Articoli

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

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